Pasta all’uovo
STEROLI E PASTA ALL’UOVO: i requisiti normativi
Il DPR n.66 del 22 gennaio 2013 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri apporterà delle modifiche al DPR 9 febbraio 2001, n. 187- “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146”.
La definizione di pasta all’uovo rimane quella riportata nel DPR 187/2001: la pasta all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola.
Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.
Per quanto riguarda la determinazione analitica del numero di uova nella pasta all’uovo, in considerazione del reale contenuto di steroli nelle uova, il DPR 66 del 22 gennaio 2013 ridimensiona il numero minimo di steroli nella pasta all’uovo da 0,145 grammi riferiti a 100 parti di sostanza secca a 0,130 grammi riferiti a 100 parti di sostanza secca e, di conseguenza anche l’estratto etereo da 2,80 g a 2,50 g.
Al fine di verificare la situazione generale del mercato sono stati prelevati alcuni campioni di produttori di pasta all’uovo fresca, secca e ripiena determinando per via cromatografica gli steroli totali.
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